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D.Lvo 22/01/2004 n. 42

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.

2. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”.

Art. 68 Attestato di libera circolazione

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell’articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione.

2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l’uscita definitiva.

3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.

5. L’attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d’ufficio; un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione dell’oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

6. Il diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all’interessato gli elementi di cui all’articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l’ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

Art. 69 Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

1. Avverso il diniego dell’attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui all’articolo 14, comma 4.

4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all’ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

5. Si applicano le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 70 Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all’articolo 68, comma 3, l’ufficio di esportazione può proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’interessato, al quale dichiara altresì che l’oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l’ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell’attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l’interessato può rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all’acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Il relativo provvedimento è notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

Art. 71 Attestato di circolazione temporanea

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all’estero, al fine di ottenere l’attestato di circolazione temporanea.

2. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l’attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall’articolo 69.

3. Qualora la cosa o il bene presentati per l’uscita temporanea rivestano l’interesse richiesto dall’articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all’interessato, ai fini dell’avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all’articolo 14, comma 2, e l’oggetto è sottoposto alle misure di cui all’articolo 14, comma 4.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall’articolo 66 e dall’articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell’attestato è subordinato all’autorizzazione di cui all’articolo 48.

5. L’attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell’interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell’attestato è sempre subordinato all’assicurazione dei beni da parte dell’interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero o da organismi sovranazionali, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 48, comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all’articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l’uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell’attestato. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall’obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall’articolo 67, comma 1.

Art. 72 Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati.

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell’interessato.

4. Con Decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all’accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati. Sezione II Esportazione dal territorio dell’Unione europea

Art. 73 Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono

a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001

b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001

c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell’Unione europea che promuove l’azione di restituzione a norma della sezione III. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”.

Art. 74 Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea

1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea dei beni culturali indicati nell’allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.

2. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest’ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi.

3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell’allegato A del presente codice, l’ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.

4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l’elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione. Sezione III Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea

Art. 75 Restituzione

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sostituito dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.

 

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